ART. 1
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN GIOVANNI VALDARNO”, con sede in San Giovanni Valdarno, Piazza Cavour numero 1, nei locali del Municipio.
Eventuali variazioni di sede nell’ambito dello stesso Comune non costituiscono modificazioni del presente atto.
La durata dell’Associazione, con decorrenza dalla data del presente atto, è fissata a tempo indeterminato.
ART. 2
L’Associazione svolge la sua attività nel e per il territorio del Comune di San Giovanni Valdarno (Ar).
ART. 3
Gli scopi dell’Associazione sono l’incremento del movimento turistico e la promozione dello sviluppo in funzione turistica, ambientale e culturale del territorio comunale in cui opera. Essa pertanto si prefigge:
a. La collaborazione attiva ed il coordinamento con e di tutti coloro (Enti, esercenti, operatori economici e privati, studiosi, ecc.) che hanno come finalità ed interesse lo sviluppo del territorio di riferimento mediante iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle risorse turistiche, ambientali e culturali del Comune di San Giovanni Valdarno;
b. La valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e delle attività artigianali ed imprenditoriali del luogo;
c. La promozione e facilitazione del movimento turistico, con attività volte a rendere piacevole il soggiorno, anche attraverso la promozione ed il miglioramento delle infrastrutture: servizi pubblici, attrezzature alberghiere, locali di ritrovo e riunione e simili;
d. La promozione, l’organizzazione ed il sostegno di festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, manifestazioni ed iniziative di interesse turistico e culturale e quant’altro opportuno al fine di incentivare il flusso turistico nella località;
e. L’indicazione agli Enti Pubblici e agli organismi preposti dei programmi annuali di attuazione e dei piani di iniziative di interesse turistico.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse i di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
ART. 4
Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti da parte di enti o privati, concessi con espressa destinazione all’incremento del patrimonio dell’Associazione medesima.
Per l’adempimento dei proprio scopi l’Associazione disporrà delle seguenti entrate:
a. quote di iscrizione e quote annuali versate dai soci;
b. contributi per specifiche iniziative dai soggetti interessati;
c. redditi provenienti dal patrimonio di cui al primo comma del presente articolo;
d. contributi versati annualmente dagli Enti e dai Privati aderenti;
e. ogni altra eventuale elargizione, contributo, donazione, lascito destinato all’azione degli scopi statutari;
f. proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni;
g. entrate e ricavi derivanti da servizi ed attività gestiti in via permanente ed occasionale.
Le entrate per le quote associative e per contributi vari di Enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti dell’Associazione, dovranno essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
ART. 5
L’iscrizione all’Associazione si effettua mediante richiesta al Consiglio che ne delibera l’accoglimento a suo insindacabile giudizio.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli esercenti, gli imprenditori, le aziende, le società, gli enti collettivi pubblici o privati, le associazioni ed altre istituzioni, anche prive di personalità giuridica, che condividono le finalità e gli scopi istituzionali dell’Associazione. L’ammissione, a domanda del soggetto interessato, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione; in conseguenza di ciò l’Assemblea in carica può deliberare la nuova composizione del Consiglio inizialmente prevista come specificato all’art.12.. I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione di una quota sociale fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
I soci della Pro Loco si distinguono in SOSTENITORI ed ORDINARI.
Sono soci SOSTENITORI quelli che versano una quota sociale pari ad almeno 2 (due) volte quella fissata dal Consiglio di Amministrazione per i soci ordinari.
Sono soci ORDINARI tutti gli altri.
Tra gli associati non può esservi alcuna differenza in merito ai loro diritti e doveri verso l’Associazione. Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita associativa. L’adesione all’Associazione non può essere inizialmente prevista con carattere temporaneo salvo il diritto di recesso e salva la perdita della qualità di associato prevista nell’art. 7. l’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
ART. 6
La maggioranza dell’Assemblea o del Consiglio può nominare (tra persone, società, aziende o enti che si siano particolarmente distinti per attività tese alla valorizzazione dell’Associazione e del territorio del Comune di San Giovanni Valdarno) soggetti definiti BENEMERITI che hanno facoltà di assistere alle Assemblee con diritto di parola.
ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione provvede a regolamentare le modalità di ammissione dei soci, le quote sociali, i diritti e doveri degli associati, nonché i casi di perdita della qualità di associato, portandoli a conoscenza dell’Assemblea.
ART. 8
Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’Assemblea;
b. Il Consiglio di Amministrazione;
c. Il Presidente;
d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. Il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 9
L’Assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con le quote sociali.
ART. 10
L’Assemblea generale degli associati è convocata, in via ordinaria, una volta all’anno; in via straordinaria su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il 10% (dieci per cento) dei soci.
I soci possono delegare altri soci, compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione, a rappresentarli in Assemblea; ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera inviata anche per posta ordinaria a tutti i soci, con l’aggiunta di avviso pubblicato mediante affissione all’Albo Comunale, il tutto da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione. Essa è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può tenersi trascorsa un’ora dalla prima, è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci. Tutte le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, ma per le modifiche statutarie è sempre necessario il voto di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea nomina, fra gli intervenuti, un Presidente e un segretario al quale spetta la redazione, in apposito libro, del verbale delle riunioni, da sottoscriversi dallo stesso e dal Presidente.
ART. 11
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a. Approvare il bilancio di previsione e quello consultivo con la relazione del Presidente o del Collegio dei Sindaci Revisori; sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente;
b. Deliberare su qualsiasi argomento venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
c. Eleggere e determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare i componenti il Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, fatta eccezione per i membri di spettanza del Comune di San Giovanni Valdarno di cui ai successiva art. 12 e 17;
d. Determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione ed approvare il programma annuale delle attività;
e. Deliberare i regolamenti interni all’Associazione, fatti salvi quelli riservati dall’art. 7 al Consiglio di Amministrazione;
f. Determinare nell’anno antecedente a quello di rinnovo degli organi sociali, il numero di componenti del Consiglio di a amministrazione come da successivo art. 12.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a. Apportare modifiche allo statuto, per le quali occorre il voto di almeno un terzo dei soci;
b. Esaminare gli altri argomenti proposti.
ART. 12
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri che possono variare da 5 (cinque) a 11 (undici).
Nel caso di consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri la designazione di un membro spetta al Comune di San Giovanni Valdarno ai sensi dell’art. 4 lettera d) della L. R. n° 72 del 2 – 11 – 1989.
Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da nove o undici membri al Comune di San Giovanni Valdarno spetta la designazione di due membri, ai sensi della sopra citata L. R..
Il Consiglio dura in carica per tre anni. I componenti medesimi, singolarmente o collettivamente, possono essere revocati dall’incarico a mezzo di mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza assoluta dei soci.
Nel caso di revoca o dimissioni di un componente il Consiglio può cooptare un suo sostituto che resta in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che può ratificarne la nomina o sostituirla.
ART. 13
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a. Approvare i singoli programmi di attività;
b. Predisporre i bilanci;
c. Deliberare convenzioni e contratti;
d. Assumere provvedimenti relativi al personale e determinare il trattamento giuridico ed economico;
e. Fare tutto quanto di competenza per la realizzazione dei programmi approvati dall’Assemblea.
ART. 14
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dura in carica per il periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione. Con le stesse modalità è eletto il Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di Assenza o di impedimento.
Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dall’incarico a mezzo di mozione di sfiducia con il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
ART. 15
Spetta al Presidente:
a. Rappresentare legalmente l’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, sia come convenuto che come attore;
b. Convocare l’Assemblea, presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l’esecuzione delle loro deliberazioni;
c. Stipulare le convenzioni ed i contratti deliberati;
d. Esercitare le altre funzioni previste dai regolamenti interni;
e. Delegare parte delle sue funzioni, di volta in volta o per determinate materie, a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.
ART. 16
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Segretario il quale redige i verbali delle riunioni, controfirma gli atti contabili ed amministrativi e provvede al normale funzionamento degli uffici.
ART. 17
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri, anche non soci, dei quali uno designato dal Comune di San Giovanni Valdarno e due nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina, nel suo seno, il Presidente.
ART. 18
Il Collegio dei Revisori dei conti deve:
a. Assicurare la regolarità amministrativa, finanziaria e contabile dell’Associazione;
b. Verificare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili, riferendo al Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite il Presidente;
c. Redigere le relazioni tecnico-amministrative che accompagnano i bilanci.
I revisori dei conti possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. Il Collegio dei Revisori dura in carica per il periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.
ART. 19
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra soci relativamente a questioni attinenti le rispettive posizioni sociali nonché le controversie tra soci ed Organi dell’Associazione.
È un organo di arbitrato libero ed irrituale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso nomina al suo interno un Presidente. Dura in carica quattro anni ed ogni suo membro può essere rieletto per un massimo di due volte consecutivamente. È eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice; la decisione è comunicata per scritto all’interessato ed è inappellabile, valendo la adesione a socio anche quale accettazione della relativa clausola compromissoria.
ART. 20
È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio annuale.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Per l’attività amministrativa dell’Associazione saranno tenuti un giornale di cassa sul quale saranno annotate, in ordine cronologico, tutte le entrate e le spese sostenute, nonché ogni altro registro previsto dalle vigenti leggi fiscali, o ritenuto opportuno ai fini amministrativi. Tutti i libri sociali sono liberalmente consultabili dagli associati.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, essa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni che perseguano i medesimi fini.
ART. 21
Ai fin delle funzioni di vigilanza e controllo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee, dovrà essere invitato in rappresentante della provincia, senza diritto di voto. Agli stessi fini i bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere inviati all’Assessorato al Turismo della provincia di Arezzo ed al Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno, unitamente ai programmi relativi all’attività, entro il mese di febbraio di ogni anno.
ART. 22
Per ogni ulteriore informazione del funzionamento dell’Associazione si rimanda agli appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle norme contenute nel codice civile sulle Associazioni non riconosciute ed alle altre norme di legge vigenti in materia per le associazioni.